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	<title>Mb Associati</title>
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	<description>Studio Legale Tributario a Milano</description>
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	<title>Mb Associati</title>
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	<item>
		<title>Sentenza First-Tier Tribunal – Tax Chambre, causa UKFTT 99 TC, del 21 aprile 2021.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/sentenza-first-tier-tribunal-tax-chambre-causa-ukftt-99-tc-del-21-aprile-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il First-Tier Tribunal inglese (Tax Chambre), con la sentenza UKFTT 99 TC del 21 aprile 2021, ha statuito che la sezione 793A, dell’Income and Corporation Taxes Act del 1988 (ICTA), non si configura come ostativa acché un contribuente britannico possa ottenere un’esenzione unilaterale dall’imposta assolta in Gran Bretagna a seguito di una ritenuta d’acconto operata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Il <i>First-Tier Tribunal </i>inglese (<i>Tax Chambre</i>), con la sentenza UKFTT 99 TC del 21 aprile 2021, ha statuito che la sezione 793A, dell’<i>Income and Corporation Taxes Act</i> del 1988 (ICTA), non si configura come ostativa acché un contribuente britannico possa ottenere un’esenzione unilaterale dall’imposta assolta in Gran Bretagna a seguito di una ritenuta d’acconto operata dagli Stati Uniti per i redditi ivi prodotti, e ciò a prescindere dalla qualificazione della stessa come esente ai sensi della Convenzione Usa – Gran Bretagna contro le doppie imposizioni.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Segnatamente, <i>Aozora UK</i> riteneva che l’espressione “espresso” contenuta nella norma di cui alla sez. 793A, § 3, <i>ICTA</i>, non potesse che indicare, tassativamente, che l’esenzione <i>de qua </i>dovesse essere esclusa solo per espressa previsione, come del resto accade ai sensi dell’art. 24, § 3, lett. c), con riferimento ai dividendi in entrata. In aggiunta a ciò, sottolineava come ogni rinvio implicito si ponesse in contrasto con la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Di converso, l’<i>HMRC</i> sosteneva in giudizio che la sez. 793A, § 3, dovesse essere interpretata utilizzando i canonici principi nazionali, così assumendo, <i>sic et simpliciter</i>, che la preclusione di cui all’art. 23 ai benefici concessi dal successivo art. 24, della Convenzione <i>USA</i> – <i>UK</i> tanto bastasse a escludere nei confronti della contribuente l’esenzione unilaterale prevista dalla norma interna. In altri termini, a detta dell’Autorità inglese, lo scopo della sez. 793A, § 3, sarebbe stato quello di garantire che le disposizioni concordate dagli Stati nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni fossero rispettate nel diritto domestico. Inoltre, a mente dell’Autorità, il termine “espresso” di cui alla sez. 793A, § 3, dell’<i>ICTA</i>, era utilizzato solo in contrapposizione al termine “implicito”, e non come costitutivo di una sorta di tassatività delle ipotesi di esclusione delle esenzioni.</p>
<p class="p1">Orbene, il <i>Tribunal</i> ha ritenuto che la chiave di lettura per analizzare e interpretare la norma interna controversa fosse proprio l’aggettivo espresso. Esso, infatti, deve essere interpretato secondo il suo significato letterale, e, pertanto, come “definito”, “esplicito”, “specificamente designato” o “specialmente inteso”. Da ciò ne consegue che affinché la sez. 793A, § 3, possa escludere l’esenzione in parola, i termini impiegati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere espliciti in merito ai casi e alle circostanze in cui la stessa non risulta applicabile.</p>
<p class="p1">Soggiungeva altresì il Giudice<i> </i>di <i>prime cure</i> che le Convenzioni contro le doppie imposizioni non hanno l’effetto di imporre al Regno Unito il <i>quantum </i>entro cui tassare i propri residenti. D’altronde, la stessa Convenzione USA – UK prevede che un contribuente possa avere un carico fiscale inferiore ai sensi del diritto nazionale rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione stessa. Giustappunto, l’articolo 1, § 2, statuisce che “<i>la (…) Convenzione non limiterà in alcun modo alcun vantaggio né ora né in futuro accordato: a) dalle leggi di uno degli Stati contraenti; o b) da ogni altro accordo tra gli Stati contraenti</i>”. Così, con sferzante retorica, il Giudice inglese si chiedeva: “se ci fosse stata l’intenzione che il diritto interno riflettesse il “saldo” negoziato in una Convenzione contro le doppie imposizioni, perché la sez. 793A, § 3, si è limitata ai soli crediti unilaterali e perché non ha affrontato nient’altro che potesse generare una doppia imposizione nei due Stati coinvolti essere incluso nella doppia imposizione?”.</p>
<p class="p1">In definitiva, la sez. 793A, § 3, non deve essere intesa quale norma generale volta a contrastare eventuali abusi della Convenzione, ma è precetto con un preciso ambito applicativo, non estendibile in via ermeneutica. Il ricorso, pertanto, ha trovato accoglimento con la contestuale attribuzione ad <i>Aozora UK</i> di un credito di imposta pari all’imposta trattenuta negli <i>States</i> tramite ritenuta (30%).</p>
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		<item>
		<title>Sentenza Delhi High Court, causa W.P. (C) 9051/2021, del 22 aprile 2021.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/sentenza-delhi-high-court-causa-w-p-c-9051-2021-del-22-aprile-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La High Court di Delhi ha statuito, con la sentenza che ci si appresta a commentare, che la c.d. clausola della nazione più favorita debba essere interpretata secondo il principle of parity, con ciò consentendo l’applicazione di un’aliquota minore sulla ritenuta dei dividendi in uscita verso i Paesi Bassi.  Come noto, la clausola della nazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La <i>High Court </i>di Delhi ha statuito, con la sentenza che ci si appresta a commentare, che la c.d. clausola della nazione più favorita debba essere interpretata secondo il <i>principle of parity</i>, con ciò consentendo l’applicazione di un’aliquota minore sulla ritenuta dei dividendi in uscita verso i Paesi Bassi.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Come noto, la clausola della nazione più favorita (<i>Most Favoured Nation</i> – <i>MFN</i>), inserita all’interno dei Trattati contro le doppie imposizioni, impone agli Stati contraenti di applicare le eventuali norme più favorevoli che uno dei due Stati abbia stipulato all’interno di un Trattato con uno Stato terzo, in modo da assicurare la reciprocità delle condizioni pattuite e favorire la cooperazione internazionale tra gli Stati in materia fiscale. Per quanto specificamente attiene al presente scritto, la <i>MFN </i>presente nei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’India obbliga a garantire l’operatività di detta clausola nei confronti degli Stati membri dell’OCSE. Sicché, nel caso in cui il governo indiano dovesse accordare regimi fiscali più favorevoli ad uno Stato membro OCSE con riferimento alla tassazione di dividendi, interessi, royalties, ritenute su servizi tecnici e di ingegneria, la suddetta clausola troverebbe automatica applicazione nei confronti degli altri Stati aderenti all’OCSE.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">La <i>High Court</i> del Territorio Nazionale della Capitale di Delhi ha avallato le argomentazioni avanzate dalle contribuenti neerlandesi. Precipuamente, la Corte, richiamando un suo precedente (cfr. Steria (India) Ltd. vs. CIT [2016] 386 ITR 390), ha osservato che il Trattato India – Paesi Bassi non richiede notifica alcuna in ordine all’applicazione della <i>MFN</i>. Tuttalpiù, soggiunge la Corte, al fine di applicare la summenzionata clausola è necessaria la presenza delle seguenti condizioni: i) lo Stato terzo con cui l’India stipula un Trattato contro le doppie imposizioni deve essere membro dell’OCSE; e ii) in tale Trattato deve essere prevista un’aliquota inferiore a quella di cui all’art. 10, § 2, del Trattato India – Paesi Bassi. Qualora le suddette condizioni risultino cumulativamente soddisfatte, la medesima aliquota concordata con lo Stato terzo diviene applicabile ai sensi del Trattato India – Paesi Bassi, così come integrato dal Protocollo allegato.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Sul versante temporale, la <i>High Court</i> ha individuato il momento rilevante nel tempo in cui il contribuente esperisce il ricorso ai sensi del Trattato, e non, com’era stato invece sostenuto dall’Autorità, nell’effettivo ingresso dello Stato terzo nell’OCSE. <i>Rebus sic stantibus</i>, ciò che conta è che lo Stato terzo faccia parte dell’OCSE al momento, e solo in quello, in cui il contribuente voglia avvantaggiarsi della <i>MFN</i>. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">A ciò si aggiunga che i Paesi Bassi avevano già emanato il decreto 28 febbraio 2012, n. IFZ 2012/54M, il quale, preso atto dell’ingresso della Slovenia all’interno dell’OCSE il 21 agosto del 2010, concedeva l’aliquota del 5% sulle ritenute applicate ai dividendi distribuiti da entità giuridiche neerlandesi nei confronti di quelle indiane. Ebbene, secondo il c.d. <i>principle of parity</i>, la medesima regola avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso inverso, pena il pregiudizio dell’equa ripartizione dei diritti e degli obblighi convenuti nel Trattato.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Valorizzando tale impostazione, pertanto, il Giudice indiano: i) ha annullato le certificazioni rilasciate dall’Autorità indiane; ed ii) ha ordinato alla stessa di emettere una nuova certificazione di ritenuta alla fonte, con aliquota pari al 5%.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sentenza del Korkein Hallinto-oikeus, causa 22072/2020, del 3 dicembre 2021.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/sentenza-del-korkein-hallinto-oikeus-causa-22072-2020-del-3-dicembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella pronuncia annotata, il Korkein Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo supremo della Finlandia) ha statuito che un dipendente che esercita un’attività lavorativa dalla propria abitazione, per conto di una filiale altrove residente, non configura una stabile organizzazione personale allorché non possieda autonomia negoziale e le mansioni a questi attribuite abbiano natura strumentale. Pertanto, i redditi prodotti, alle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Nella pronuncia annotata, il <i>Korkein Hallinto-oikeus</i> (Tribunale amministrativo supremo della Finlandia) ha statuito che un dipendente che esercita un’attività lavorativa dalla propria abitazione, per conto di una filiale altrove residente, non configura una stabile organizzazione personale allorché non possieda autonomia negoziale e le mansioni a questi attribuite abbiano natura strumentale. Pertanto, i redditi prodotti, alle predette condizioni, sono sottoposti a tassazione nello Stato di residenza della filiale stessa.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Più in particolare, soccombente nel primo grado di giudizio, la contribuente insisteva presentando appello al <i>Korkein Hallinto-oikeus</i>, il quale, accogliendo le motivazioni addotte dalla contribuente, procedeva a riformare la sentenza impugnata. Esso, in particolare, è stato guidato da tre linee direttrici. Innanzitutto, il carattere preparatorio o ausiliario delle attività dei dipendenti finlandesi avrebbe dovuto essere accertato in concreto, attraverso l’identificazione delle singole attività svolte dai dipendenti e avendo conto della misura in cui esse erano incorporate nelle attività principali della filiale svedese. Inoltre, la contribuente era responsabile del <i>marketing,</i> delle vendite dei prodotti, dei compiti di regolamentazione e di qualità, nonché del servizio clienti nordico e dello sviluppo dei prodotti. Invece, i compiti dei dipendenti finlandesi avevano ad oggetto le visite ai professionisti del settore farmaceutico, al fine di renderli edotti delle caratteristiche dei prodotti. Alla luce di ciò, le attività svolte, rispettivamente, dalla filiale e dai dipendenti finlandesi non potevano essere analogamente assimilate, giacché l’attività principale della contribuente non era di certo la promozione del prodotto. Peraltro, non era stata fornita alcuna dimostrazione di un incremento delle attività di vendita a seguito della promozione dei prodotti da parte dei “finlandesi”, tale da provare la loro essenzialità con riguardo alla stessa sopravvivenza dell’impresa. Da ultimo, il Tribunale di secondo grado valutava l’argomento di maggiore rilevanza per confermare la sussistenza di una stabile organizzazione personale insediata nel territorio, ossia l’autonomia negoziale riconosciuta in capo agli agenti. Orbene, essendo che i dipendenti finlandesi non potevano intraprendere azioni legali per conto del contribuente, ricevere ordini, negoziare il prezzo di vendita o altri termini contrattuali, è stata esclusa l’applicabilità del §1, dell’art. 5, della Convenzione, per sussumere il caso nella la fattispecie di cui al successivo §5, lett. e), in quanto attività meramente strumentali.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sentenza Corte di Giustizia Ue del 5 maggio 2022, Causa C – 570/20.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/sentenza-corte-di-giustizia-ue-del-5-maggio-2022-causa-c-570-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mba.server2.webdistrict.it/?p=1573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza del 5 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione), nella causa C – 750/20, ha fatto chiarezza sull’interpretazione che la Corte di cassazione francese ha dato del principio del ne bis in idem così come evolutosi a seguito della sentenza A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016.  [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Con la sentenza del 5 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione), nella causa C – 750/20, ha fatto chiarezza sull’interpretazione che la Corte di cassazione francese ha dato del principio del <i>ne bis in idem </i>così come evolutosi a seguito della sentenza A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">La domanda di pronuncia pregiudiziale – rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea dalla <i>Cour de cassation</i> (Corte di cassazione, Francia) – ha avuto ad oggetto la corretta interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale a carico di un professionista per reati in materia tributaria, e più precisamente in materia di IVA.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Segnatamente, il contribuente, esperto contabile soggetto alla procedura ordinaria di liquidazione dell’IVA, a seguito di operazioni di verifica contabile (relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011) era stato citato dinanzi al <i>Tribunal correctionnel d’Annecy</i> (Tribunale penale di Annecy, Francia), e dichiarato, da quest’ultimo, colpevole per i reati di evasione fiscale mediante dissimulazione di importi soggetti all’imposta e di omissione di scritture contabili, e condannato a dodici mesi di reclusione e pubblicazione della sentenza. Con sentenza del 13 febbraio 2019 la Corte d’appello di Chambéry aveva respinto l’appello del contribuente, il quale rilevava il contrasto della sua condanna penale con il principio di <i>ne bis in idem</i> – garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – essendo stata applicata, per i medesimi fatti e in sede di una procedura di rettifica fiscale, una sanzione pecuniaria pari al 40% delle imposte evase. La sentenza era impugnata difronte la Corte di cassazione francese, la quale decideva – alla luce delle proprie perplessità circa la conformità delle norme nazioni, oggetto del procedimento principale, con la pregressa giurisprudenza della Corte di Giustizia – di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte questione pregiudiziale. Essa, difatti, dubitava che la normativa nazionale in materia risultasse conforme alle condizioni individuate dalla Corte di Giustizia in precedenti pronunce in particolare con riferimento: i) alla chiarezza e alla precisione delle disposizioni che consentono il cumulo di procedimenti e sanzioni, e ii) alla proporzionalità tra la gravità del reato commesso e la severità del complesso delle sanzioni cumulate.</p>
<p class="p2">In risposta, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che il principio fondamentale garantito dall’articolo 50, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>OECD/G20 – Verso regole condivise sulla tassazione del reddito delle imprese multinazionali.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/oecd-g20-verso-regole-condivise-sulla-tassazione-del-reddito-delle-imprese-multinazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 1° luglio 2021, l’OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting ha ridefinito le tecniche di best practice per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia. Come nel precedente asseto, le soluzioni individuate sono state declinate nei due Pillars, i.e. “Pillar One” e “Pillar Two” (cfr. OECD-1, News 9 ottobre 2019 e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Il 1° luglio 2021, l’OECD/G20 <i>Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting</i> ha ridefinito le tecniche di <i>best practice</i> per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia. Come nel precedente asseto, le soluzioni individuate sono state declinate nei due <i>Pillars</i>, <i>i.e</i>. “<i>Pillar One</i>” e “<i>Pillar Two</i>” (cfr. OECD-1, News 9 ottobre 2019 e OECD-1, News 8 novembre 2019). Alle raccomandazioni hanno aderito tutte le 131 giurisdizioni dell’<i>Inclusive Framework </i>(fatta eccezione per Barbados, Estonia, Ungheria, Irlanda, Kenya, Nigeria, Saint Vincent e Grenadine e Sri Lanka).</p>
<p class="p1">Entrando nel merito, l’aggiornamento in parola è volto a garantire un’equa imposizione nel mondo delle grandi imprese multinazionali, oltreché a creare certezza e stabilità per il sistema fiscale internazionale. Secondo le parole del Segretario generale dell’OCSE, il nuovo quadro fiscale internazionale non “<i>eliminerà la concorrenza fiscale (…) ma ne fisserà dei limiti concordati a livello multilaterale</i>”, e avrà cura di valutare “<i>gli interessi delle piccole economie e delle giurisdizioni in via di sviluppo</i>”. Pertanto, si occuperà di stabilire un sistema fiscale internazionale giusto ed equo senza compromettere la posizione e il potere negoziale dei paesi in via di sviluppo, ritenuto troppo complesso e gravoso.</p>
<p class="p1">Il <i>Pillar One </i>è destinato ad applicarsi a società multinazionali con un fatturato globale superiore a 20 miliardi di euro e una redditività superiore al 10%. Restano esclusi l’industria estrattiva e i servizi finanziari regolamentati. Inoltre, è già in cantiere una più estesa applicazione del <i>nexus</i>, che consentirà l’allocazione dei ricavi globali in una giurisdizione quando l’impresa multinazionale produca almeno 1 milione di euro di entrate in quest’ultima. Per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro, il <i>nexus</i> sarà fissato a 250.000 euro.</p>
<p class="p1">Per quanto attiene alle regole di determinazione della base imponibile, la misura rilevante dell’utile o della perdita dell’impresa multinazionale sarà determinata facendo riferimento al reddito finanziario, con un piccolo numero di aggiustamenti (e la possibilità di portare a nuovo le perdite).</p>
<p class="p1">Sotto il profilo della <i>compliance</i>, le multinazionali interessate potranno beneficiare di meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie fiscali internazionali, in modo da evitare l’eventuale doppia imposizione dei ricavi globali attraverso l’esenzione o il metodo del credito di imposta. L’applicazione del principio di libera concorrenza alle attività di marketing e distribuzione di base nel paese sarà semplificata e razionalizzata, con un’attenzione particolare alle esigenze dei paesi a bassa capacità produttiva. Sarà altresì semplificato il coordinamento tra l’applicazione delle nuove norme fiscali internazionali e l’eliminazione di tutte le tasse nazionali sui servizi digitali, ovvero di altre misure simili, così da giungere a una più compiuta armonizzazione fiscale internazionale, quantomeno sotto il profilo <i>digital</i>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">In riferimento al <i>Pillar Two</i> (<i>Global Anti-Base Erosion </i>– <i>GloBE</i>), si segnala che le c.d. <i>Global Anti-Base Erosion</i> <i>rules</i> si applicheranno alle multinazionali che producono ricavi oltre la soglia di 750 milioni di euro, come determinato nell’ambito dell’<i>Action</i> 13 del <i>BEPS</i> <i>Project</i>. Ad ogni modo, i paesi restano liberi di applicare l’IIR (<i>income inclusion rule</i>) alle multinazionali con sede nella loro giurisdizione, anche se non soddisfano la suddetta soglia. L’aliquota minima utilizzata ai fini dell’IIR e dell’UTPR (<i>undertaxed payment rule</i>) sarà almeno del 15%. In aggiunta a ciò, le c.d. <i>GloBE rules</i> imporranno un’imposta complementare utilizzando un test di aliquota fiscale effettiva (ETR) calcolato su base giurisdizionale, il quale impiega una definizione comune di imposte coperte e una base imponibile determinata con riferimento al reddito contabile finanziario.</p>
<p class="p1">Sennonché, l’auspicio di una celere attuazione di tali misure è stato forse alimentato da troppo ottimismo, dacché, vuoi a livello sovranazionale vuoi internazionale, si sono presentate delle frizioni che potrebbero comportare uno slittamento dei termini per l’attuazione delle dette discipline.</p>
<p class="p1">Procedendo con ordine.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Con riferimento al <i>Pillar One</i>, il Segretario Generale dell’OCSE, Mathias Cormann, nel corso di un incontro al <i>Word Economic Forum</i> tenutosi a Davos (Svizzera), tra il 22 e il 26 maggio 2022, ha espressamente affermato che l’implementazione del <i>Pillar One</i> sarà inesorabilmente rinviata nel 2024. Nel dettaglio, sono state registrate due principali difficoltà acché il <i>Pillar One</i> possa essere attuato: i) per un verso, occorre l’elaborazione di una <i>Multilateral Convention</i>; ii) con la conseguenza, per l’altro, che necessiteranno puntuali regole tecniche che dovranno essere ratificate da parte di tutti gli Stati contraenti. Resta dubbia, in questo quadro, come avverrà la corretta allocazione del potere impositivo, che permane pur sempre quale elemento irrinunciabile (o comunque difficilmente cedibile) nella nuova ipotesi di ripartizione della sovranità tributaria tra Stato della fonte e di residenza (nel modello oggetto di commento, a favore del primo e a scapito del secondo). Attualmente, sono sul tavolo una serie di negoziati volti alla stesura di dette regole, quale sarà la soluzione prescelta resta un’incognita desiderosa di essere in seguito approfondita. L’altra criticità riguarda, invece, il c.d. <i>Amount</i> <i>B</i>, concernente l’applicazione, a determinate attività di <i>marketing</i> e distribuzione che vengono svolte in una data giurisdizione, di una remunerazione fissa, determinata sulla base del principio di libera concorrenza (<i>arm’s lenght principle</i>), e anche a tal riguardo si segnala il disallineamento delle volontà degli Stati in merito al c.d. TNMM.</p>
<p class="p1">Su altro versante, nel territorio unionale, in merito alla <i>minimum global tax</i> di cui al <i>Pillar Two</i>, la Commissione europea ha inglobato le linee guida OCSE (OECD Model Rules, pubblicate in data 20 dicembre 2021) in una proposta di direttiva volta a introdurre l’aliquota minima effettiva del 15%. Pur essendo compatibile con le indicazioni OCSE, la Proposta di direttiva, la cui bozza è stata più volte modificata, contiene alcuni adeguamenti necessari a garantirne la conformità al diritto unionale. Segnatamente, è prevista una estensione dell’<i>Income Inclusion Rule</i> anche ai gruppi puramente nazionali che integrano la stessa soglia prevista in sede OCSE (750 milioni di euro) e, di conseguenza, la possibilità di applicare l’<i>IIR</i> anche a livello domestico, nonché la facoltà per gli Stati membri di adottare la <i>Domestic Minimum Top Up Tax</i>. L’unanimità necessaria per l’approvazione della <i>minimum tax</i> europea, nonostante le diverse modifiche apportate alla bozza per giungere ad un testo di compromesso, tuttavia, non è stata ancora raggiunta, comportando una dilatazione delle procedure attuative.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Le principali preoccupazioni emerse tra gli Stati membri riguardano gli stretti tempi per l’implementazione, la complessità delle norme e il collegamento tra il <i>Pillar One</i> ed il <i>Pillar Two</i>, oltreché l’applicazione delle norme anche ai gruppi domestici. A tali perplessità, precipuamente, sono seguite le resistenze da parte di quattro Paesi Membri: Estonia, Malta, Polonia e Svezia.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Ed invero, la successiva riunione del Consiglio “Economia e Finanza” dell’Unione Europea (Ecofin) ha chiamato gli Stati membri ad esprimersi su un nuovo testo (Proposta di Direttiva pubblicata in data 28 marzo) che tuttavia non aveva trovato il sostegno da parte della Polonia, la quale, pur condividendo il testo della proposta, ha rimarcato la necessità di una attuazione parallela di ambedue i Pilastri.<span class="Apple-converted-space">  </span>Anche durante l’ultima riunione dell’Ecofin, tenutasi il 17 giugno, pur con il via libera della Polonia, non è stato raggiunto un accordo unanime da parte degli Stati Membri a causa della nuova posizione dell’Ungheria, la quale ha esposto le proprie preoccupazioni con riguardo all’attuazione della tassazione minima all’interno dell’attuale contesto storico caratterizzato dalla guerra in Ucraina.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Il fatto che alcuni Stati presentino delle riserve circa l’implementazione della <i>Two–Pillar Solution</i> potrebbe condurre ad un serio ostruzionismo rispetto agli obiettivi che la medesima iniziativa si propone, <i>i.e.</i> la creazione di un nuovo sistema tributario internazionale che richiede la collaborazione di tutte le giurisdizioni coinvolte, senza che esse si trincerino dietro motivazioni avulse dal pertinente contesto internazionale.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mba-tax.it/oecd-g20-verso-regole-condivise-sulla-tassazione-del-reddito-delle-imprese-multinazionali/">OECD/G20 – Verso regole condivise sulla tassazione del reddito delle imprese multinazionali.</a> proviene da <a href="https://www.mba-tax.it">Mb Associati</a>.</p>
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		<title>La DAC 7 estende l’obbligo di scambio automatico di informazioni ai gestori delle piattaforme digitali.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/la-dac-7-estende-lobbligo-di-scambio-automatico-di-informazioni-ai-gestori-delle-piattaforme-digitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sfida lanciata dall’economia digitale ha condotto l’Unione europea a intensificare la fitta selva delle norme dirette alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. A completamento del c.d. sistema delle DAC, la direttiva UE, del 22 marzo 2021, n. 2021/514 (DAC 7) ha esteso l’obbligo di scambio automatico di informazioni in materia fiscale anche ai [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La sfida lanciata dall’economia digitale ha condotto l’Unione europea a intensificare la fitta selva delle norme dirette alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. A completamento del c.d. sistema delle DAC, la direttiva UE, del 22 marzo 2021, n. 2021/514 (DAC 7) ha esteso l’obbligo di scambio automatico di informazioni in materia fiscale anche ai gestori delle piattaforme digitali.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Più precisamente, la DAC 7 ha imposto ai gestori delle piattaforme digitali di comunicare i redditi percepiti dai venditori che ivi esercitano la propria attività economica, in guisa da monitorare eventuali ipotesi di evasione fiscale in via preventiva rispetto all’eventuale avvio di una verifica fiscale. Tra i redditi rilevanti ai fini della comunicazione, figurano la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e la locazione di qualsiasi mezzo di trasporto (c.d. <i>attività pertinenti</i>). Di converso, le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma non dovrebbero rientrare nell’ambito degli obblighi di comunicazione.</p>
<p class="p1">Per ciò che attiene all’ambito soggettivo di applicazione, per gestore di piattaforme digitali deve intendersi un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma, la quale si configura come qualsiasi software (compresi i siti web o le <i>app mobile</i>) accessibile agli utenti e che consenta ai venditori di svolgere – direttamente o indirettamente – un’attività pertinente. Tale piattaforma, inoltre, potrà essere situata all’interno o all’esterno del territorio unionale. In quest’ultimo caso, in ordine a esigenze di semplificazione, le piattaforme dovranno essere comunque registrate presso uno Stato membro, che sarà deputato alla ricezione delle comunicazioni rilevanti per la direttiva.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Tra i penetranti obblighi imposti in capo ai gestori spicca la procedura di adeguata verifica della clientela (fattispecie ben radicata nel campo dell’antiriciclaggio), che si sostanzia, com’è noto, nella raccolta di informazioni relative al venditore e all’attività da questi esercitata, e nella valutazione della loro attendibilità. Sul punto, particolare attenzione merita l’espletamento di tale procedura da parte di terzi. E’ stata, infatti, riconosciuta la possibilità per il gestore di avvalersi dell’apporto di un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. Nondimeno, e questo potrebbe lasciare delle perplessità, la responsabilità per la verifica svolta dal terzo permane, quantunque, in capo al gestore.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Le novità contenute nella direttiva in commento, ad ogni modo, non si esauriscono a quanto già illustrato. Al fine di migliorare le forme di cooperazione tra gli Stati membri sono stati altresì previsti dei meccanismi volti a facilitare lo scambio di informazioni sui gruppi di contribuenti mediante i c.d. <i>joint audits</i>. Questi, in particolare, assumerebbero la forma di indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e sarebbero collegate a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità procedenti.</p>
<p class="p1">Per quanto riguarda i termini, la direttiva in commento dovrà essere implementata da parte degli Stati membri entro il 31 dicembre 2021 (tanto attraverso disposizioni legislative quanto documenti di prassi).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">In riferimento al tema delle sanzioni, infine, è stato previsto che gli Stati membri debbano adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (formula ricorrente nel contesto euro-unitario), ma di fatto la singola individuazione di queste viene rimessa alla discrezionalità degli Stati.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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		<title>Inchiesta “Pandora Papers”: il vaso è stato aperto.</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/inchiesta-pandora-papers-il-vaso-e-stato-aperto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si nascondono, strisciano da uno Stato all’altro per confondersi, camuffarsi e annacquarsi. I flussi di denaro non hanno mai sofferto la paraplegia ma anzi corrono alla pari di un campione olimpico per segnare il traguardo di chi si è meglio celato all’attenzione e delle Istituzioni e dell’Opinione pubblica, così da garantire ai propri titolari il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Si nascondono, strisciano da uno Stato all’altro per confondersi, camuffarsi e annacquarsi. I flussi di denaro non hanno mai sofferto la paraplegia ma anzi corrono alla pari di un campione olimpico per segnare il traguardo di chi si è meglio celato all’attenzione e delle Istituzioni e dell’Opinione pubblica, così da garantire ai propri titolari il comodo cuscino dell’anonimato. Ed è qui il paradosso, poiché più sono ingenti (a volte abnormi) più è fitto il velo di Maya che li avvolge. Eppure, come accadde per i <i>SwissLeaks</i>, i <i>Panama Papers</i>, e i <i>Paradise Papers</i>, anche stavolta il velo è stato squarciato e il vaso è stato aperto. L’<i>International consortium of investigative journalists</i> (<i>Icij</i>) ha, difatti, scovato ben 12 milioni di file segreti, recuperati da 14 studi legali e trust operanti in plurimi paradisi fiscali, che mettono a nudo dinnanzi al mondo intero 27 mila società offshore facenti capo a 29 mila beneficiari effettivi. Questi documenti – per adottare l’ormai notissimo epiteto giornalistico – sono i <i>Pandora Papers</i>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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		<title>UE: nuove linee guida per semplificare le procedure di rimborso delle ritenute in caso di doppia imposizione</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/ue-nuove-linee-guida-per-semplificare-le-procedure-di-rimborso-delle-ritenute-in-caso-di-doppia-imposizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 15:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mba-tax.it/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’11 dicembre 2017, la Commissione europea ha emanato le nuove linee guida (c.d. Code of Conduct on Withholding Tax) volte a facilitare gli investitori transfrontalieri ad ottenere il rimborso delle ritenute d’imposta nel caso di doppia imposizione. Detto Codice non è vincolante per gli Stati membri dell’Unione Europea. La necessità di una nuova procedura per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’11 dicembre 2017, la Commissione europea ha emanato le nuove linee guida (c.d. <em>Code of Conduct on Withholding Tax</em>) volte a facilitare gli investitori transfrontalieri ad ottenere il rimborso delle ritenute d’imposta nel caso di doppia imposizione. Detto Codice non è vincolante per gli Stati membri dell’Unione Europea.</p>
<p>La necessità di una nuova procedura per ottenere il rimborso delle ritenute in caso di doppia imposizione deriva dal fatto che i redditi prodotti (dividendi, interessi o royalty) in uno Stato membro sono generalmente tassati con ritenuta alla fonte, e possono essere, altresì, assoggettati ad imposizione fiscale dallo Stato membro in cui risiede l’investitore.</p>
<p>Di conseguenza, a fronte del verificarsi di una doppia imposizione, sorge in capo all’investitore transfrontaliero il diritto di richiedere il rimborso delle imposte versate nello Stato della fonte.</p>
<p>Tuttavia, sulla base di uno studio svolto da parte della Commissione, le procedure di rimborso all’interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri risultano difficili, costose e poco celeri, il che può creare barriere nel mercato dei capitali</p>
<p>Le nuove linee guida, pertanto, rientrano nel piano dell’azione dell’Unione Europea volto a creare un mercato unico dei capitali e mirano a contrastare le inefficienze che la procedura può comportare, fornendo alcune indicazioni pratiche per migliorare ed accelerare le procedure di rimborso.</p>
<p>Tra queste ultime possono essere annoverate: <em>(i)</em> misure agevolative per gli investitori più piccoli per i quali le norme sul rimborso delle ritenute alla fonte sono eccessivamente complesse; <em>(ii)</em> la previsione di un termine entro cui deve essere garantito il rimborso;<em> (iii) </em>moduli digitali di facile utilizzo per richiedere il rimborso della ritenuta in caso di pagamenti non dovuti; <em>(iv)</em> un unico punto di contatto nelle amministrazioni finanziarie degli Stati membri per risolvere le problematiche connesse ai rimborsi.</p>
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		<item>
		<title>Secondo il Bangalore Income Tax Tribunal i pagamenti effettuati da Google India a Google Irlanda, collegati all’Adwords Program, rientrano nella categoria delle royalty</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/secondo-il-bangalore-income-tax-tribunal-i-pagamenti-effettuati-da-google-india-a-google-irlanda-collegati-alladwords-program-rientrano-nella-categoria-delle-royalty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 08:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In una interessante decisione il Bangalore Income Tax Tribunal ha rigettato il ricorso di Google India avverso un accertamento avente ad oggetto l’applicazione di ritenute nell’ambito del c.d. Adwords Program (una tecnologia per pubblicità online brevettata da Google). Il caso trae origine da un contratto con cui Google Irlanda aveva pattuito con Google India che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In una interessante decisione il <em>Bangalore Income Tax Tribunal </em>ha rigettato il ricorso di Google India avverso un accertamento avente ad oggetto l’applicazione di ritenute nell’ambito del c.d. <em>Adwords Program </em>(una tecnologia per pubblicità <em>online</em> brevettata da Google).</p>
<p>Il caso trae origine da un contratto con cui Google Irlanda aveva pattuito con Google India che quest’ultima dovesse svolgere la funzione di distributore autorizzato (non esclusivo) di spazi pubblicitari <em>online</em>, in ragione dell’<em>Adwords Program</em>, a favore di inserzionisti indiani.</p>
<p>In particolare, a Google India erano concessi i diritti di <em>marketing</em> e di distribuzione dell’<em>Adwords Program</em>, sul cui corrispettivo questi non applicava alcuna ritenuta fiscale in quanto il reddito derivante era ritenuto ascrivibile all’art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Irlanda (di seguito anche “Convenzione”) recante la disciplina sul reddito d’impresa e, quindi, in assenza di una stabile organizzazione non era tassabile in India, ma esclusivamente in Irlanda.</p>
<p>Tali corrispettivi, tuttavia, sono stati considerati <em>royalty </em> e quindi assoggettati a ritenuta alla fonte in India in base alle disposizioni della Convenzione India Irlanda contro la doppia imposizione e delle norme interne.</p>
<p>Google India ricorreva, dunque, dinanzi al <em>Bangalore Income Tax Tribunal</em>, il quale, rigettando il ricorso proposto dal contribuente, ha confermato che i pagamenti effettuati da Google India a favore di Google Irlanda devono considerarsi <em>royalty</em>.</p>
<p>L’aspetto interessante, valorizzato dai giudici che hanno approfondito attentamente gli aspetti più tecnici dell’<em>Adwords Program</em>, era quello relativo alla possibilità per Google India di accedere ai dati ed alle informazioni che consentivano una segmentazione della clientela per attività di marketing più personalizzate.</p>
<p>Il tribunale fiscale ha quindi stabilito che la proprietà intellettuale di Google India nella tecnologia del motore di ricerca e nei relativi software ed applicativi di cui ha beneficiato Google India, dietro corrispettivo oggetto di accertamento, che hanno quindi natura di <em>royalty </em> per il soggetto non residente.</p>
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		<title>Rottamazione bis: riapertura dei termini ed estensione per la definizione agevolata dei ruoli</title>
		<link>https://www.mba-tax.it/rottamazione-bis-riapertura-dei-termini-ed-estensione-per-la-definizione-agevolata-dei-ruoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MB Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 09:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha riaperto i termini ed esteso i casi per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Riscossione. In particolare, ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, possono beneficiare della c.d. rottamazione bis i soggetti rientranti in una delle seguenti ipotesi: coloro che hanno aderito alla rottamazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha riaperto i termini ed esteso i casi per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Riscossione.</p>
<p>In particolare, ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, possono beneficiare della c.d. rottamazione <em>bis</em> i soggetti rientranti in una delle seguenti ipotesi:</p>
<ol>
<li>coloro che hanno aderito alla rottamazione <em>ex</em> D.L. 16 ottobre 2016, n. 193, ma che sono decaduti da questa non avendo versato le rate di luglio e/o settembre 2017;</li>
<li>coloro che erano stati esclusi dalla rottamazione <em>ex</em> D.L. n. 193/2016 per non aver versato, al 31 dicembre 2016, tutte le rate del piano di dilazione di pagamento in essere al 24 ottobre 2016;</li>
<li>coloro ai quali afferiscono i ruoli affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.</li>
</ol>
<p>Per quanto riguarda la prima fattispecie, sono stati estesi i termini per versare le rate scadute a luglio e settembre 2017. Sicché, coloro che risultavano essere decaduti dalla precedente rottamazione per non aver versato la prima e/o la seconda rata, possono, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. 148/2017, versare dette rate entro il 30 novembre 2017. Si ricorda, peraltro, che tale data coincide con la scadenza della terza rata e che restano, poi, dovute le successive rate relative al 2018.</p>
<p>Posto che il D.L. n. 193/2016 aveva escluso la possibilità di avvalersi della procedura di rottamazione delle cartelle per coloro che non avevano regolarizzato, entro il 31 dicembre 2016, i piani di dilazione in essere relativi a cartelle di pagamento, la seconda ipotesi annoverata nel D.L. 148/2017 stabilisce, ora, la possibilità per costoro di aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.</p>
<p>In tal caso, si dovrà: <em>(i)</em> presentare l’istanza di adesione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2017; <em>(ii)</em> pagare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute relative piano di dilazione (che saranno comunque precisate con apposita comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018); <em>(iii)</em> versare in un massimo di tre rate (con scadenza settembre, ottobre, novembre 2018) le somme dovute in base alla definizione agevolata e comunicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2018.</p>
<p>In ultimo, il Decreto Legge n. 148/2017, all’art. 1, comma 4, ha previsto, altresì, la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p>
<p>Il contribuente, in tale ultima ipotesi, qualora intendesse aderire alla suddetta procedura, deve presentare un’apposita istanza entro il 15 maggio 2018.</p>
<p>In ogni caso, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:</p>
<ul>
<li>entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;</li>
<li>entro il 30 giugno 2018, l’importo dovuto per la definizione.</li>
</ul>
<p>Il versamento di tali somme può avvenire in unica soluzione oppure in un numero massimo di cinque rate di pari importo (con pagamento, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019).</p>
<p>Peraltro, diversamente dalla rottamazione <em>ex</em> D.L. 193/2016, è possibile avvalersi della nuova procedura di definizione anche qualora non siano stati adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere al momento dell’adesione alla procedura di cui all’art. 1 D.L. 148/2017.</p>
<p>Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, i versamenti rateali, relativi a precedenti dilazioni, in scadenza in data successiva alla stessa presentazione.</p>
<p>Infine, in merito agli effetti della procedura, si segnala che i soggetti aderenti alla definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1 D.L. 148/2017 beneficeranno dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, restando, invece, dovuti la parte di capitale e gli interessi affidati all’Agente della Riscossione, nonché l’aggio sulle somme relative alla definizione stessa e le spese di notifica della cartella di pagamento notificata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mba-tax.it/rottamazione-bis-riapertura-dei-termini-ed-estensione-per-la-definizione-agevolata-dei-ruoli/">Rottamazione bis: riapertura dei termini ed estensione per la definizione agevolata dei ruoli</a> proviene da <a href="https://www.mba-tax.it">Mb Associati</a>.</p>
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