Sentenza First-Tier Tribunal – Tax Chambre, causa UKFTT 99 TC, del 21 aprile 2021.

Il First-Tier Tribunal inglese (Tax Chambre), con la sentenza UKFTT 99 TC del 21 aprile 2021, ha statuito che la sezione 793A, dell’Income and Corporation Taxes Act del 1988 (ICTA), non si configura come ostativa acché un contribuente britannico possa ottenere un’esenzione unilaterale dall’imposta assolta in Gran Bretagna a seguito di una ritenuta d’acconto operata dagli Stati Uniti per i redditi ivi prodotti, e ciò a prescindere dalla qualificazione della stessa come esente ai sensi della Convenzione Usa – Gran Bretagna contro le doppie imposizioni. 

Segnatamente, Aozora UK riteneva che l’espressione “espresso” contenuta nella norma di cui alla sez. 793A, § 3, ICTA, non potesse che indicare, tassativamente, che l’esenzione de qua dovesse essere esclusa solo per espressa previsione, come del resto accade ai sensi dell’art. 24, § 3, lett. c), con riferimento ai dividendi in entrata. In aggiunta a ciò, sottolineava come ogni rinvio implicito si ponesse in contrasto con la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969. 

Di converso, l’HMRC sosteneva in giudizio che la sez. 793A, § 3, dovesse essere interpretata utilizzando i canonici principi nazionali, così assumendo, sic et simpliciter, che la preclusione di cui all’art. 23 ai benefici concessi dal successivo art. 24, della Convenzione USAUK tanto bastasse a escludere nei confronti della contribuente l’esenzione unilaterale prevista dalla norma interna. In altri termini, a detta dell’Autorità inglese, lo scopo della sez. 793A, § 3, sarebbe stato quello di garantire che le disposizioni concordate dagli Stati nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni fossero rispettate nel diritto domestico. Inoltre, a mente dell’Autorità, il termine “espresso” di cui alla sez. 793A, § 3, dell’ICTA, era utilizzato solo in contrapposizione al termine “implicito”, e non come costitutivo di una sorta di tassatività delle ipotesi di esclusione delle esenzioni.

Orbene, il Tribunal ha ritenuto che la chiave di lettura per analizzare e interpretare la norma interna controversa fosse proprio l’aggettivo espresso. Esso, infatti, deve essere interpretato secondo il suo significato letterale, e, pertanto, come “definito”, “esplicito”, “specificamente designato” o “specialmente inteso”. Da ciò ne consegue che affinché la sez. 793A, § 3, possa escludere l’esenzione in parola, i termini impiegati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere espliciti in merito ai casi e alle circostanze in cui la stessa non risulta applicabile.

Soggiungeva altresì il Giudice di prime cure che le Convenzioni contro le doppie imposizioni non hanno l’effetto di imporre al Regno Unito il quantum entro cui tassare i propri residenti. D’altronde, la stessa Convenzione USA – UK prevede che un contribuente possa avere un carico fiscale inferiore ai sensi del diritto nazionale rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione stessa. Giustappunto, l’articolo 1, § 2, statuisce che “la (…) Convenzione non limiterà in alcun modo alcun vantaggio né ora né in futuro accordato: a) dalle leggi di uno degli Stati contraenti; o b) da ogni altro accordo tra gli Stati contraenti”. Così, con sferzante retorica, il Giudice inglese si chiedeva: “se ci fosse stata l’intenzione che il diritto interno riflettesse il “saldo” negoziato in una Convenzione contro le doppie imposizioni, perché la sez. 793A, § 3, si è limitata ai soli crediti unilaterali e perché non ha affrontato nient’altro che potesse generare una doppia imposizione nei due Stati coinvolti essere incluso nella doppia imposizione?”.

In definitiva, la sez. 793A, § 3, non deve essere intesa quale norma generale volta a contrastare eventuali abusi della Convenzione, ma è precetto con un preciso ambito applicativo, non estendibile in via ermeneutica. Il ricorso, pertanto, ha trovato accoglimento con la contestuale attribuzione ad Aozora UK di un credito di imposta pari all’imposta trattenuta negli States tramite ritenuta (30%).

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