Sentenza Delhi High Court, causa W.P. (C) 9051/2021, del 22 aprile 2021.

La High Court di Delhi ha statuito, con la sentenza che ci si appresta a commentare, che la c.d. clausola della nazione più favorita debba essere interpretata secondo il principle of parity, con ciò consentendo l’applicazione di un’aliquota minore sulla ritenuta dei dividendi in uscita verso i Paesi Bassi. 

Come noto, la clausola della nazione più favorita (Most Favoured NationMFN), inserita all’interno dei Trattati contro le doppie imposizioni, impone agli Stati contraenti di applicare le eventuali norme più favorevoli che uno dei due Stati abbia stipulato all’interno di un Trattato con uno Stato terzo, in modo da assicurare la reciprocità delle condizioni pattuite e favorire la cooperazione internazionale tra gli Stati in materia fiscale. Per quanto specificamente attiene al presente scritto, la MFN presente nei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’India obbliga a garantire l’operatività di detta clausola nei confronti degli Stati membri dell’OCSE. Sicché, nel caso in cui il governo indiano dovesse accordare regimi fiscali più favorevoli ad uno Stato membro OCSE con riferimento alla tassazione di dividendi, interessi, royalties, ritenute su servizi tecnici e di ingegneria, la suddetta clausola troverebbe automatica applicazione nei confronti degli altri Stati aderenti all’OCSE. 

La High Court del Territorio Nazionale della Capitale di Delhi ha avallato le argomentazioni avanzate dalle contribuenti neerlandesi. Precipuamente, la Corte, richiamando un suo precedente (cfr. Steria (India) Ltd. vs. CIT [2016] 386 ITR 390), ha osservato che il Trattato India – Paesi Bassi non richiede notifica alcuna in ordine all’applicazione della MFN. Tuttalpiù, soggiunge la Corte, al fine di applicare la summenzionata clausola è necessaria la presenza delle seguenti condizioni: i) lo Stato terzo con cui l’India stipula un Trattato contro le doppie imposizioni deve essere membro dell’OCSE; e ii) in tale Trattato deve essere prevista un’aliquota inferiore a quella di cui all’art. 10, § 2, del Trattato India – Paesi Bassi. Qualora le suddette condizioni risultino cumulativamente soddisfatte, la medesima aliquota concordata con lo Stato terzo diviene applicabile ai sensi del Trattato India – Paesi Bassi, così come integrato dal Protocollo allegato. 

Sul versante temporale, la High Court ha individuato il momento rilevante nel tempo in cui il contribuente esperisce il ricorso ai sensi del Trattato, e non, com’era stato invece sostenuto dall’Autorità, nell’effettivo ingresso dello Stato terzo nell’OCSE. Rebus sic stantibus, ciò che conta è che lo Stato terzo faccia parte dell’OCSE al momento, e solo in quello, in cui il contribuente voglia avvantaggiarsi della MFN.  

A ciò si aggiunga che i Paesi Bassi avevano già emanato il decreto 28 febbraio 2012, n. IFZ 2012/54M, il quale, preso atto dell’ingresso della Slovenia all’interno dell’OCSE il 21 agosto del 2010, concedeva l’aliquota del 5% sulle ritenute applicate ai dividendi distribuiti da entità giuridiche neerlandesi nei confronti di quelle indiane. Ebbene, secondo il c.d. principle of parity, la medesima regola avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso inverso, pena il pregiudizio dell’equa ripartizione dei diritti e degli obblighi convenuti nel Trattato. 

Valorizzando tale impostazione, pertanto, il Giudice indiano: i) ha annullato le certificazioni rilasciate dall’Autorità indiane; ed ii) ha ordinato alla stessa di emettere una nuova certificazione di ritenuta alla fonte, con aliquota pari al 5%.

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