Sentenza del Korkein Hallinto-oikeus, causa 22072/2020, del 3 dicembre 2021.

Nella pronuncia annotata, il Korkein Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo supremo della Finlandia) ha statuito che un dipendente che esercita un’attività lavorativa dalla propria abitazione, per conto di una filiale altrove residente, non configura una stabile organizzazione personale allorché non possieda autonomia negoziale e le mansioni a questi attribuite abbiano natura strumentale. Pertanto, i redditi prodotti, alle predette condizioni, sono sottoposti a tassazione nello Stato di residenza della filiale stessa. 

Più in particolare, soccombente nel primo grado di giudizio, la contribuente insisteva presentando appello al Korkein Hallinto-oikeus, il quale, accogliendo le motivazioni addotte dalla contribuente, procedeva a riformare la sentenza impugnata. Esso, in particolare, è stato guidato da tre linee direttrici. Innanzitutto, il carattere preparatorio o ausiliario delle attività dei dipendenti finlandesi avrebbe dovuto essere accertato in concreto, attraverso l’identificazione delle singole attività svolte dai dipendenti e avendo conto della misura in cui esse erano incorporate nelle attività principali della filiale svedese. Inoltre, la contribuente era responsabile del marketing, delle vendite dei prodotti, dei compiti di regolamentazione e di qualità, nonché del servizio clienti nordico e dello sviluppo dei prodotti. Invece, i compiti dei dipendenti finlandesi avevano ad oggetto le visite ai professionisti del settore farmaceutico, al fine di renderli edotti delle caratteristiche dei prodotti. Alla luce di ciò, le attività svolte, rispettivamente, dalla filiale e dai dipendenti finlandesi non potevano essere analogamente assimilate, giacché l’attività principale della contribuente non era di certo la promozione del prodotto. Peraltro, non era stata fornita alcuna dimostrazione di un incremento delle attività di vendita a seguito della promozione dei prodotti da parte dei “finlandesi”, tale da provare la loro essenzialità con riguardo alla stessa sopravvivenza dell’impresa. Da ultimo, il Tribunale di secondo grado valutava l’argomento di maggiore rilevanza per confermare la sussistenza di una stabile organizzazione personale insediata nel territorio, ossia l’autonomia negoziale riconosciuta in capo agli agenti. Orbene, essendo che i dipendenti finlandesi non potevano intraprendere azioni legali per conto del contribuente, ricevere ordini, negoziare il prezzo di vendita o altri termini contrattuali, è stata esclusa l’applicabilità del §1, dell’art. 5, della Convenzione, per sussumere il caso nella la fattispecie di cui al successivo §5, lett. e), in quanto attività meramente strumentali. 

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