Rottamazione bis: riapertura dei termini ed estensione per la definizione agevolata dei ruoli

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha riaperto i termini ed esteso i casi per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Riscossione.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, possono beneficiare della c.d. rottamazione bis i soggetti rientranti in una delle seguenti ipotesi:

  1. coloro che hanno aderito alla rottamazione ex D.L. 16 ottobre 2016, n. 193, ma che sono decaduti da questa non avendo versato le rate di luglio e/o settembre 2017;
  2. coloro che erano stati esclusi dalla rottamazione ex D.L. n. 193/2016 per non aver versato, al 31 dicembre 2016, tutte le rate del piano di dilazione di pagamento in essere al 24 ottobre 2016;
  3. coloro ai quali afferiscono i ruoli affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, sono stati estesi i termini per versare le rate scadute a luglio e settembre 2017. Sicché, coloro che risultavano essere decaduti dalla precedente rottamazione per non aver versato la prima e/o la seconda rata, possono, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. 148/2017, versare dette rate entro il 30 novembre 2017. Si ricorda, peraltro, che tale data coincide con la scadenza della terza rata e che restano, poi, dovute le successive rate relative al 2018.

Posto che il D.L. n. 193/2016 aveva escluso la possibilità di avvalersi della procedura di rottamazione delle cartelle per coloro che non avevano regolarizzato, entro il 31 dicembre 2016, i piani di dilazione in essere relativi a cartelle di pagamento, la seconda ipotesi annoverata nel D.L. 148/2017 stabilisce, ora, la possibilità per costoro di aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.

In tal caso, si dovrà: (i) presentare l’istanza di adesione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2017; (ii) pagare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute relative piano di dilazione (che saranno comunque precisate con apposita comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018); (iii) versare in un massimo di tre rate (con scadenza settembre, ottobre, novembre 2018) le somme dovute in base alla definizione agevolata e comunicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2018.

In ultimo, il Decreto Legge n. 148/2017, all’art. 1, comma 4, ha previsto, altresì, la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il contribuente, in tale ultima ipotesi, qualora intendesse aderire alla suddetta procedura, deve presentare un’apposita istanza entro il 15 maggio 2018.

In ogni caso, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

  • entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
  • entro il 30 giugno 2018, l’importo dovuto per la definizione.

Il versamento di tali somme può avvenire in unica soluzione oppure in un numero massimo di cinque rate di pari importo (con pagamento, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019).

Peraltro, diversamente dalla rottamazione ex D.L. 193/2016, è possibile avvalersi della nuova procedura di definizione anche qualora non siano stati adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere al momento dell’adesione alla procedura di cui all’art. 1 D.L. 148/2017.

Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, i versamenti rateali, relativi a precedenti dilazioni, in scadenza in data successiva alla stessa presentazione.

Infine, in merito agli effetti della procedura, si segnala che i soggetti aderenti alla definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1 D.L. 148/2017 beneficeranno dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, restando, invece, dovuti la parte di capitale e gli interessi affidati all’Agente della Riscossione, nonché l’aggio sulle somme relative alla definizione stessa e le spese di notifica della cartella di pagamento notificata.

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