Introduzione della web tax per una cooperazione rafforzata tra le multinazionali e il Fisco italiano

La Legge di conversione del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto la c.d. “web tax”. Proprio in relazione al nome utilizzato per definire la nuova misura devono esser preliminarmente compiute due puntualizzazioni: da un alto, infatti, non si tratta di una vera e propria imposta, bensì di un procedimento opzionale di contraddittorio preventivo tra multinazionali e Amministrazione finanziaria, finalizzato ad accertare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia; dall’altro lato il suddetto procedimento non è riservato unicamente ai giganti del web operanti nel settore dell’economia digitale bensì si estende a tutti i settori economici.

Quella individuata dalla neo-introdotta norma è una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che si applica alle società estere appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi del supporto di altre società o entità italiane appartenenti al medesimo gruppo societario.

In specie le società estere, dotate dei requisiti sopra dettagliati, le quali ravvisando la possibilità che l’attività esercitata in Italia possa costituire una stabile organizzazione, possono chiedere all’Amministrazione finanziaria, attraverso una forma di interpello qualificatorio ex post, una valutazione della sussistenza dei requisiti.

Qualora in sede di interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, per i periodi d’imposta in relazione ai quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un invito al contraddittorio, al fine di definire, con lo stesso, i debiti tributari della stabile organizzazione.

 

Definendo in siffatto modo l’imponibile della stabile organizzazione per gli anni pregressi, il contribuente beneficerà di un regime sanzionatorio premiale. In specie si tratta di una riduzione alla metà delle sanzioni applicabili per l’ipotesi di accertamento con adesione (id est 1/6 dei minimi edittali) e l’esclusione della punibilità per il reato di omessa dichiarazione.

Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti – aventi ad oggetto il debito fiscale comprensivo di interessi e sanzioni – l’Agenzia delle entrate comunicherà all’autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini dell’esclusione della punibilità del reato menzionato.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, l’Amministrazione finanziaria procederà ad emettere gli avvisi di accertamento, anche in deroga ai termini di decadenza previsti dalla legge, definendo le imposte e gli interessi dovuti e irrogando le sanzioni nella misura ordinaria.

Infine, stando al testo letterale della norma non potranno avvalersi della procedura le società e gli enti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza.

150 150 MB Associati
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