Scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale: emanato il nuovo Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Con provvedimento del 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, attuando le disposizioni contenute al decreto del 28 dicembre 2015 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE.

Tra i soggetti tenuti a tale adempimento vi rientrano le Istituzioni finanziarie italiane di cui alla lett. n) dell’art. 1 di detto Decreto, quali, a titolo esemplificativo, banche, SGR, SIM, OICR, società assicurative, società fiduciarie, trust, etc..

Le suddette entità giuridiche dovranno entro il 18 settembre 2017 iscriversi presso l’anagrafe tributaria nella sezione REI FACTA/CRS del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”), eccezion fatta per coloro i quali sono già registrati nella sezione “REI Indagini”.

I file contenenti le comunicazioni dovranno essere trasmessi, mediante l’utilizzo dell’infrastruttura informatica S.I.D., ogni anno entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento, eccezione fatta per il 2016, il cui termine è stabilito per il giorno 21 agosto 2017. La ricezione sarà certificata tramite apposita ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate saranno protette e garantite dalla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e saranno, altresì, raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

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