CGUE: Belgio, violazione della libera prestazione dei servizi oltre il testo formale della norma.

La controversia, che ha portato il Tribunale di primo grado delle Fiandre occidentale a sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche “Corte di Giustizia” o “Corte”), trae origine dalla contestazione formulata dalle Autorità fiscali belghe in merito al diritto di beneficiare, da parte di due cittadini belgi, dell’esenzione fiscale della remunerazione di un deposito a risparmio collocato in uno Stato membro diverso dal Belgio, sulla base di quanto disposto dall’art. 21 del codice sulle imposte sui redditi (c.d. CIR 1992), a seguito delle modifiche intervenute con l’art. 170 della L. 25 aprile 2014.

In particolare, la questione pregiudiziale concerneva la possibile violazione degli artt. 56 e 63 del TFUE, nonché degli artt. 36 e 40 dell’Accordo SEE da parte della predetta normativa belga.

È opportuno premettere che la Corte di Giustizia si era già pronunciata sulla medesima questione nel 2013, ravvisando nel “vecchio” art. 21 del CIR 1992 un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti in Belgio.

Nonostante l’attuale normativa preveda formalmente l’estensione di tale beneficio fiscale anche agli interessi corrisposti da Banche non residenti, vi sono alcuni criteri e condizioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 del CIR 1992 e dell’art. 2 del Regio Decreto di esecuzione del CIR 1992 (c.d. R.D./C.I.R.), a cui il regime del deposito a risparmio considerato deve sottostare, quali, ad esempio la valuta in Euro, le limitazioni dei ritiri e dei prelievi, nonché una modalità di calcolo della remunerazione che dev’essere costituita dagli interessi di base e da un premio fedeltà.

Essendo tali condizioni, in particolar modo l’ultima citata, peculiari degli istituti localizzati nel territorio dello Stato belga, gli effetti che ne conseguono dissuadono i soggetti residenti in Belgio dal ricorrere ai servizi di banche con sede negli altri Stati Membri, nonché dall’aprire, mantenere o trasferire conti di risparmio in altri Paesi dell’Unione.

Pertanto, i giudici lussemburghesi hanno convenuto che la disposizione oggetto di analisi fosse contraria ai principi statuiti dal diritto dell’Unione Europea, essendo assenti le cause di giustificazione invocate dal Belgio.

In particolare non ha retto l’asserita causa di giustificazione della funzione di tutela nei confronti dei consumatori, sicchè “l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro del SEE, subordini a talune condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

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