Tassa Airbnb contro l’evasione nel settore turistico

L’articolo 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 si prefigge l’obiettivo di arginare l’evasione fiscale derivante dalle locazioni c.d. brevi, le quali sono individuate dal comma 1 nei “contratti stipulati da privati non esercenti attività d’impresa, direttamente o per il tramite di intermediari immobiliari anche operanti attraverso la gestione di portali online, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni”. Rientrano nella suddetta tipologia contrattuale anche i negozi giuridici nei quali, oltre alla mera locazione dell’immobile, sono offerti esclusivamente i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Infine, l’applicabilità della norma de qua si estende anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso che il comodatario conclude con terzi per il godimento dell’immobile, purché siano integrati i requisiti di cui al menzionato comma 1.

In base alla nuova disciplina, i proventi percepiti dal locatore saranno tassati, a decorrere dal 1° giugno 2017 e in caso di esercizio dell’opzione, con un’aliquota fissata nella misura del 21%. In relazione a tali proventi troveranno quindi applicazione le regole che disciplinano la cedolare secca conformemente a quanto previsto in passato dall’Amministrazione finanziaria.

Le novità della disciplina, infatti, sono ravvisabili principalmente nell’obbligo posto in capo agli intermediari immobiliari, anche attraverso la gestione di piattaforme digitali, quale appunto Airbnb (da cui deriva appunto il soprannome della nuova disciplina fiscale sulle locazioni brevi), i) di comunicare i contratti stipulati per il loro tramite e ii) di operare sui corrispettivi versati dal locatario, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto, in assenza dell’opzione  per la cedolare secca, pari al 21% dell’importo, versandola entro il sedicesimo giorno del mese successivo all’incasso.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista una sanzione intercorrente tra € 250 e € 2.000 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.

Con riferimento ai soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare online, l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare convenzioni finalizzate alla definizione delle modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni.

Infine, si segnala che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, saranno emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo in commento, che riguarderanno anche le modalità di trasmissione e di conservazione dei dati da parte dell’intermediario, mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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