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Trattamento fiscale del c.d. “carried interest” ai sensi della recente modifica normativa: quali novità?

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (d’ora dinnanzi anche “Decreto”) ha recentemente introdotto la disciplina fiscale del c.d. “carried interest”. In particolare, l’articolo 60 del suddetto decreto prevede che, in presenza di determinate condizioni, il “carried interest” è qualificato come reddito di capitale ovvero reddito diverso, anziché come reddito da lavoro dipendente.

Al fine di rendere l’ordinamento fiscale italiano maggiormente competitivo nel settore del private equity, il legislatore si è allineato alle normative già vigenti in altri Paesi, quali, ad esempio, Francia e Germania.

Ai sensi della nuova disposizione, i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) percepiti dai dipendenti e dagli amministratori e relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi qualora:

  • le azioni, le quote e gli strumenti finanziari siano emessi da società e OICR fiscalmente residenti in Italia o in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni;
  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR o all’1% del patrimonio netto nel caso di società o enti. Tale 1% è calcolato tenendo in considerazione anche gli importi tassati come fringe benefit;
  • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari maturino solo dopo che tutti i soci o i partecipanti all’OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento del fondo (c.d. hurdle rate). Nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo societario è necessario che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
  • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari siano detenuti dai dipendenti e dagli amministratori per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

La nuova disposizione prevede che, qualora siano integrate le suesposte condizioni, il c.d. “carried interest” sia qualificato ai fini fiscali come reddito di capitale e, pertanto, sia tassato con un’aliquota sostitutiva pari al 26%, anziché con l’assoggettamento all’ordinaria tassazione progressiva. La differenza tra il valore di mercato delle azioni o delle quote ricevute e il costo sostenuto dal beneficiario continuerà ad essere qualificata come reddito da lavoro dipendente e tassata di conseguenza.

La novella normativa si applica ai proventi realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente Decreto, ossia a quelli realizzati a partire dal 24 aprile 2017. Si segnala, altresì, che il presente Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua emanazione e in tale sede potranno essere introdotti emendamenti al testo normativo.

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By Marino e Associati 9 maggio 2017

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